Le pratiche usurarie nel commercio del grano erano un problema molto sentito nel Regno di Napoli del XVIII sec. Per la terza volta in un decennio, Il 20 dicembre 1747, veniva emanata una prammatica in 19 articoli per contrastare il pernicioso fenomeno. Il documento, conservato nelle cronache del marchese di Villabianca, descrive i meccanismi con cui speculatori e intermediari disonesti stavano portando alla rovina le famiglie baronali dell’isola: contratti capestro, interessi mascherati, clausole asimmetriche. Problemi che suonano familiari a chiunque abbia seguito le cronache finanziarie degli ultimi decenni. Il documento mostra come funzionano certi meccanismi quando non sono ancora rivestiti di tecnicismi moderni. Lo “scellerato traffico” è usura, chiamata con il suo nome.
Quella che segue è una guida alla lettura, uno strumento per orientarsi in un testo prezioso e non facile.
Nota bibliografica – Il testo della prammatica ci è pervenuto attraverso i Diari della città di Palermo dal secolo XVI al XIX, curati da Gioacchino Di Marzo, direttore della Biblioteca comunale di Palermo (vol. XII, pp. 118-128). I Diari raccolgono le cronache manoscritte di Francesco Maria Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, testimone degli eventi narrati. Il volume XII copre il periodo 1746-1758.
INTRODUZIONE
Sicilia, dicembre 1747. Il regno, formalmente indipendente, è unito alla corona di Napoli sotto Carlo di Borbone, che risiede nella capitale partenopea. In Sicilia governa il viceré Eustachio duca de Laviefuille.
Da tempo si registrano gravi problemi nel commercio del grano, in particolare nei contratti di vendita anticipata noti come “obbligazioni de’ frumenti alla meta”. La meta era il prezzo calmierato del grano, fissato periodicamente dal Senato di Palermo per l’approvvigionamento urbano — non il prezzo di mercato libero, ma un prezzo politico. Le obbligazioni erano contratti di vendita anticipata. Con le “obbligazioni de’ frumenti alla meta” i produttori si impegnavano a vendere grano futuro al prezzo della meta che sarebbe stata fissata al momento della consegna. Attorno a questi contratti si erano sviluppati abusi, frodi e pratiche usurarie che stavano portando alla rovina molte famiglie baronali.
Su impulso diretto del sovrano, trasmesso attraverso una lettera del ministro Bernardo Tanucci datata 26 agosto 1747, il viceré emana una prammatica in 19 articoli per riformare la materia. Il provvedimento, che riprende e rafforza un editto del 1735 già rinnovato nel 1739, viene pubblicato a Palermo il 20 dicembre 1747.
STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Il testo si articola in sei parti distinte:
1 – L’intitolazione regia in latino elenca i titoli di Carlo di Borbone e si rivolge formalmente a tutti gli ufficiali e magistrati del regno.
2 – La lettera del ministro Tanucci in spagnolo, datata Napoli 26 agosto 1747, comunica al viceré l’approvazione regia dei 19 articoli proposti dalla Giunta frumentaria — una commissione consultiva istituita per esaminare i problemi del commercio granario e proporre soluzioni — e l’ordine di pubblicare una prammatica “perpetuamente valitura”.
3 – La premessa del viceré in italiano introduce il provvedimento, richiamando il comando sovrano e il parere del Sacro Regio Consiglio.
4 – I 19 articoli della prammatica costituiscono il corpo normativo: definiscono chi può stipulare contratti alla meta, fissano limiti agli interessi, vietano specifiche pratiche fraudolente, stabiliscono obblighi di registrazione e prevedono sanzioni.
5 – La chiusura riporta luogo e data (Dat. Panormi, die vigesimo decembris 1747) e la firma del viceré.
6 – L’elenco dei firmatari del Sacro Regio Consiglio attesta l’approvazione collegiale del provvedimento.
TRADUZIONI
Intitolazione regia
Carlo, per grazia di Dio re delle Due Sicilie, di Gerusalemme ecc., infante di Spagna, duca di Parma, Piacenza e Castro ecc., gran principe ereditario d’Etruria, ecc.
I titoli riflettono la complessa genealogia di Carlo di Borbone: “Due Sicilie” indica i regni di Napoli e Sicilia, formalmente distinti ma uniti sotto la stessa corona; “re di Gerusalemme” è titolo onorifico ereditato dagli Angioini; “infante di Spagna” ricorda la sua nascita come figlio di Filippo V; i ducati padani derivano dall’eredità materna Farnese.
Formula di indirizzo
Il viceré e capitano generale in questo Regno di Sicilia, agli illustri, spettabili, magnifici e nobili Ufficiali del medesimo Regno, al Maestro Giustiziere e al suo Luogotenente, ai Presidenti dei Regi Tribunali, ai Giudici della Magna Regia Curia, ai Maestri Razionali, al Tesoriere e ai Conservatori del Tribunale del Regio Patrimonio, nonché agli Avvocati e ai Procuratori fiscali, e infine a tutti gli altri Ufficiali maggiori e minori del detto Regno, presenti e futuri, come pure a qualsivoglia Vicario, Capitano d’armi, Delegato, Sindacatore e altri destinati o da destinare per il Regno, a colui o a coloro ai quali le presenti saranno presentate, Consiglieri Regi e fedeli.
L’elenco dei destinatari restituisce l’organigramma istituzionale del Regno di Sicilia: il Maestro Giustiziere era la massima carica giudiziaria; la Magna Regia Curia il tribunale supremo; i Maestri Razionali sovrintendevano alla contabilità pubblica; il Tribunale del Regio Patrimonio gestiva le finanze della Corona e si occupava della giurisdizione fiscale. La formula “presenti e futuri” conferiva al provvedimento validità permanente.
Lettera di Tanucci
Eccellentissimo Signore, il re ha ponderato lo stato compassionevole in cui si sono ridotte molte case dei baroni di codesto regno a causa dei negozi di grano, che hanno fatto, le rappresentazioni di V.E. e le osservazioni di codesta Giunta frumentaria. E affinché non si disfacciano del tutto le case di famiglie tanto cospicue, e i creditori conseguano i loro crediti provenienti da negoziazioni frumentarie, che lì chiamano alla meta, a calare, e rinnovare, con proporzione corrispondente alle circostanze che concorrono nella materia, si è degnato di fare l’accluso reale decreto motu proprio, nel quale stabilisce la forma che si deve osservare circa la soddisfazione dei debitori. Però, siccome il rimedio che viene a darsi con il decreto, che in originale rimetto a V.E. per la sua esatta osservanza, riguarda il male fatto e il tempo passato, per quanto riguarda l’avvenire si è degnato S.M. di approvare quanto codesta Giunta frumentaria ha proposto in diciannove articoli, con i quali si abbia da regolare detta negoziazione frumentaria; e mi comanda di dire a V.E. che faccia di quei diciannove articoli formare e pubblicare una prammatica, che indefettibilmente si esegua. Dio guardi V.E. molti anni. Napoli, 26 agosto 1747.
La lettera chiarisce la genesi del provvedimento. Il re interviene perché molte famiglie baronali si sono rovinate a causa dei “negozi di grano” — i contratti alla meta. La risposta è duplice: un decreto motu proprio — cioè di propria iniziativa del sovrano — per sanare le situazioni pregresse (“il male fatto e il tempo passato”) e una prammatica per regolare l’avvenire. I 19 articoli non sono stati elaborati a Napoli ma proposti dalla Giunta frumentaria siciliana e approvati dal sovrano. Tanucci firma come segretario di stato e del dispaccio di giustizia e grazia: la prima carica lo poneva nel novero dei massimi consiglieri del sovrano; la seconda indicava la responsabilità specifica su una delle “segreterie” in cui si divideva l’amministrazione centrale borbonica (guerra, marina, finanze, affari esteri, giustizia e grazia). La segreteria di giustizia e grazia si occupava dell’amministrazione giudiziaria, delle grazie sovrane e degli affari ecclesiastici. Toscano di formazione giuridica, Tanucci era il più influente collaboratore di Carlo di Borbone e di fatto coordinava la politica verso i regni italiani. Lo spagnolo era la lingua della corrispondenza ufficiale tra Napoli e le periferie del regno.
I 19 ARTICOLI: STRUTTURA E LOGICA
La struttura rivela una visione chiara del problema: gli abusi nascono dall’intrusione di soggetti non produttori (speculatori), da margini di guadagno eccessivi, da pratiche contrattuali fraudolente e dall’operato dei sensali— gli intermediari tra venditori e compratori di grano, detti anche mezzani o, in latino, proxeneti. La risposta segue lo stesso ordine: prima si chiude l’accesso ai non abilitati, poi si limitano i guadagni, poi si vietano le pratiche specifiche, infine si istituiscono controlli. Gli articoli della prammatica seguono una logica riconoscibile, procedendo dai principi generali alle norme particolari e infine ai controlli. Ogni articolo risponde a un abuso documentato. Si possono individuare quattro gruppi tematici.
Soggetti abilitati (articoli 1-4)
Il primo gruppo definisce chi può stipulare contratti alla meta e chi no. L’articolo 1 stabilisce il principio fondamentale: solo chi possiede feudi o territori da grano, chi semina, chi percepisce formenti — in una parola, i produttori effettivi. Chi non ha questi requisiti e stipula comunque contratti perde il prezzo a favore del fisco e paga il doppio come pena. La norma mira a escludere gli speculatori puri, che compravano grano sulla carta senza possederne né produrne. Gli articoli seguenti chiudono le vie di aggiramento: divieto di obbligarsi in solidum — cioè con responsabilità solidale per l’intero importo — con persone non abilitate (art. 2), divieto di garantire i contratti con pegno (art. 3), divieto di assicurarsi con doppi contratti — uno alla meta e uno di mutuo (art. 4).
Limiti al lucro e ai tempi (articoli 5-8)
Il secondo gruppo fissa i paletti economici e temporali. L’articolo 5 impone il tetto del 7% come interesse massimo (“sette per cento sopra il capitale”): chi anticipa denaro per acquistare grano alla meta non può guadagnare di più. Il guadagno consentito copre il periodo da marzo (quando si stipulavano i contratti) alla fissazione della meta. Oltre il 7%, il contratto è dichiarato “illecito ed usurario”. L’articolo 6 vieta di fare due contratti di meta nello stesso anno, pratica che permetteva di moltiplicare i guadagni. L’articolo 7 dichiara nulli i contratti stipulati dopo settembre per grano già raccolto in luglio-agosto, eliminando le operazioni puramente speculative a raccolto avvenuto. L’articolo 8 proibisce i saldi anticipati prima di agosto, quando ancora non si può valutare correttamente il prezzo.
Pratiche vietate (articoli 9-14)
Il terzo gruppo entra nel dettaglio degli abusi da eliminare. L’articolo 9 denuncia la riduzione degli anticipi ai venditori: da 40-36 tarì a 30 tarì per salma (il tarì era una moneta siciliana, la salma un’unità di misura per il grano equivalente a circa 275 litri). Questa riduzione aggrava la loro posizione. L’articolo 10 vieta il “patto della meta di Palermo”: un meccanismo per cui il venditore, se il prezzo di mercato saliva sopra la meta, non poteva pretendere il residuo, ma doveva comunque consegnare il grano al prezzo calmierato fissato in novembre. Il contratto era quindi asimmetrico: il rischio di ribasso gravava sul venditore, mentre il compratore godeva di ogni rialzo. La prammatica dichiara nulli questi patti e ordina che, se la meta risulta inferiore al prezzo corrente, il compratore debba versare una “refezione” proporzionale. L’articolo 11 dichiara nulli i contratti di rinnovo stipulati da non abilitati. L’articolo 12 colpisce lo “scellerato traffico”, cioè la pratica usuraria più grave. Il meccanismo funzionava così: il mercante anticipava 1 onza per salma di grano (l’onza era una moneta siciliana del valore di 30 tarì); al momento della consegna tratteneva 3 tarì come interesse mascherato (pari al 10% su sei mesi); faceva firmare al venditore una ricevuta per l’intero importo di 1 onza, come se nulla fosse stato trattenuto. Poiché il contratto durava sei mesi, il tasso annuo effettivo superava il 20%. La pena prevista è la galera e il pagamento del doppio del capitale al fisco. L’articolo 13 riserva la vendita “a calare” ai produttori abilitati secondo l’articolo 1, ma fa eccezione per i negozianti di pubblica ragione — commercianti ufficialmente autorizzati al commercio del grano — e per chi aveva effettiva corrispondenza con mercanti forestieri. L’articolo 14 ribadisce il tetto del 7% anche per le pignorazioni.
Controllo e trasparenza (articoli 15-19)
L’ultimo gruppo riguarda i meccanismi di controllo. L’articolo 15 impone la registrazione di tutti i contratti presso il Maestro Portulano — l’ufficiale regio preposto alla gestione dei caricatori (i magazzini portuali per il deposito e l’esportazione del grano) e delle tratte (le licenze di esportazione concesse dalla Corona dietro pagamento). Presso il suo ufficio dovevano essere registrati i contratti. La registrazione deve avvenire tramite sensali autorizzati, “affine di non restare occulti”. Il sensale che non registra il contratto diventa responsabile in solidum con le parti in caso di frode. La norma mira a far emergere i contratti clandestini, che sfuggivano ai controlli. L’articolo 16 fissa il compenso massimo dei sensali a 2 grani per salma. Gli articoli 17-19 affrontano il problema dei sensali disonesti: il presidente del Tribunale del Real Patrimonio — l’organo che sovrintendeva alle finanze regie e alla giurisdizione fiscale — deve esaminare la condotta dei dodici principali mezzani e dei loro aiutanti, punire chi ha trafficato in proprio, vigilare sul loro operato futuro. Il documento si chiude richiamando l’obbligo di osservare “inviolabilmente” l’editto del 1735, già rinnovato nel 1739, in tutte le sue parti “dichiarate o accresciute nel presente regolamento”. La prammatica del 1747 non nasce dal nulla: riprende, precisa e inasprisce norme precedenti che evidentemente non erano bastate a frenare gli abusi.
Conclusioni
Il provvedimento viene emanato a Palermo il 20 dicembre 1747 (Dat. Panormi, die vigesimo decembris 1747) e reca la firma del viceré Eustachio duca de Laviefuille, seguita da quelle dei membri del Sacro Regio Consiglio.
La prammatica non risolse tutti i problemi del commercio granario siciliano — nessuna legge, da sola, li avrebbe risolti. Ma il documento resta una testimonianza preziosa di come un’amministrazione del Settecento cercava di mettere ordine in un sistema attraversato da interessi contrastanti, di come il linguaggio giuridico dell’epoca nominava senza eufemismi pratiche che oggi chiameremmo predatorie, e di come le cronache di un testimone attento — il marchese di Villabianca — ci abbiano conservato un testo che altrimenti sarebbe andato perduto.
Il lettore interessato ad approfondire il contesto economico e istituzionale del commercio granario siciliano troverà ampia materia nella storiografia specialistica. Il testo integrale della prammatica è consultabile nel volume XII dei Diari della città di Palermo, disponibile in diverse biblioteche digitali.
